Vi siete mai posti la domanda su chi ricada la responsabilità in caso di incidente stradale causato da un animale selvatico protetto? A chi dovete chiedere il risarcimento del danno causato da animali selvatici protetti? La risposta corretta dopo l’ultima sentenza della Cassazione è: La Regione.
RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA ANIMALI SELVATICI PROTETTI
Fino al 20 Aprile 2020 la risposta che avete letto non poteva essere immediata e le responsabilità potevano essere attribuite a Provincia, Ente Parco o Regione in base all’attribuzione dei poteri di controllo.
Inoltre, sul danneggiato rimaneva l’onere della prova circa la dimostrazione di una condotta quanto meno colposa da parte dell’ente pubblico, che non avrebbe impedito la produzione del danno.
Il fondamento di tale impostazione veniva individuato nell’art.2043 cc laddove si afferma che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
l’Onere della prova a carico del danneggiato limitava in maniera sostanziale la tutela del povero automobilista e lasciava a suo carico l’onere di aggiustare a proprie spese l’autovettura. In sostanza ottenere il risarcimento del danno causato da animali selvatici protetti era cosa ardua, onerosa e spesso difficile.
RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA ANIMALI SELVATICI PROTETTI: LA CASSAZIONE CHIARISCE
Con la sentenza della Cassazione n. 7969 del 20 aprile 2020 si ribaltano in maniera sostanziale i precedenti orientamenti giurisprudenziali incidendo sia sul criterio di imputazione della responsabilità sia sull’onere della prova. La Cassazione individua il fondamento della responsabilità nell’art.2052 cc il quale afferma che: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Fino ad ora tale articolo veniva applicato solo nel caso di animali domestici di proprietà di privati.
La Cassazione invece, ragionando sulla circostanza che la Regione è proprietaria degli animali selvatici protetti in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, ha ritenuto più corretto applicare l’art.2052 cc.
Pertanto, il risarcimento del danno causato da animali selvatici protetti dovrà esser richiesto alla Regione in qualità di soggetto pubblico che svolge il ruolo di ‘proprietario’ ed in quanto ente preposto, tramite le competenze normative, amministrative e i connessi poteri sostitutivi, alla tutela e alla gestione della fauna selvatica.
RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA ANIMALI SELVATICI PROTETTI:ONERE DELLA PROVA PER IL DANNEGGIATO
Sul danneggiato rimane l’onere di provare che a causare il danno all’auto sia stato un animale selvatico protetto. Non solo, infatti, dovrà altresì provare sia la dinamica del sinistro che il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito. Solo in questo modo potrà chiedere ed ottenere il risarcimento del danno causato da animali selvatici protetti.
QUANDO LA REGIONE NON È OBBILIGATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA ANIMALI SELVATICI PROTETTI
La Regione, per contro, dovrà dimostrare l’assenza di qualsiasi sua responsabilità provando il ‘caso fortuito’, sempre ai sensi dell’art. 2052 c.c.. In concreto dovrà dimostrare come la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo e nonostante l’adozione delle misure di controllo della fauna concretamente esigibili. Solo in questo modo la Regione sarà esonerata dal risarcimento del danno causato da animali selvatici protetti.