Con un recente Ordinanza del 7 Agosto 2020 (Corte d’Appello di Cagliari, Sez. I, 7 agosto 2020, n. 1509, ord.) la Corte d’Appello di Cagliari ha elaborato il principio secondo cui il mancato esercizio del diritto di visita del figlio, determinato da ragioni oggettive e non dalla condotta del genitore collocatario, non esclude il diritto al recupero dei tempi di visita persi. Infatti, deve essere tutelato l’interesse preminente del minore alla costruzione e al mantenimento di un rapporto pieno ed effettivo con il genitore, ciò anche in attuazione del principio di bigenitorialità. Il caso riguardava il mancato raggiungimento di un accordo tra genitori separati (vedi anche La Separazione e il Divorzio) circa l’esistenza del diritto del padre al recupero dei giorni persi e secondo quale modalità.
COSA DICE LA CORTE D’APPELLO SUL DIRITTO DI VISITA E I GIORNI PERSI?
La Corte d’Appello preliminarmente ammette l’impugnativa, poiché l’ordinanza impugnata ha carattere decisorio e lede il principio di bigenitorialità, diritto fondamentale costituzionalmente garantito.
Nel merito accoglie il reclamo, dal momento che se un genitore non ha potuto esercitare il proprio diritto di visita del figlio per ragioni oggettive, può, e si potrebbe dire deve, recuperare gradualmente i giorni persi nel corso dei mesi successivi. Il recupero può avvenire sia attraverso il prolungamento del periodo di permanenza durante le vacanze estive sia allungando di qualche giorno a settimana i periodi di permanenza con il padre, previo accordo con la madre.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SUL DIRITTO DI VISITA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
Il tema è di grande attualità e si inserisce all’interno delle diverse interpretazioni che circa l’interesse prevalente tra il diritto di visita e l’interesse del minore da una parte, e la tutela della salute pubblica dall’altra. Secondo un primo orientamento, la tutela della salute pubblica si pone in posizione dominante rispetto al diritto di visita, quest’ultimo al contrario assumerebbe un carattere recessivo sia rispetto alla libertà di circolazione sia rispetto al diritto alla salute. Sulla base di questa interpretazione la giurisprudenza ha negato il diritto al recupero dei tempi di visita perduti, affermando che il diritto di visita nel permanere della pandemia possa essere esercitato mediante video-chiamate, telefonate e chat.
Con opinioni diverse si sono espressi diversi tribunali secondo i quali la frequentazione di ciascun genitore con i figli, già regolata mediante provvedimento provvisorio o sentenza di separazione o divorzio, non può essere interrotta dall’emergenza sanitaria. L’unico limite alla frequentazione risiederebbe in eventuali situazioni oggettive e specifiche in cui il rischio per la salute sia concreto ed effettivo, e non meramente ed astrattamente possibile.
Non solo, infatti, diverse sentenze e ordinanze hanno concordato circa il principio secondo cui le disposizioni dei tribunali attinenti le modalità di frequentazione dei figli, in quanto volte a dare attuazione al diritto fondamentale alla bigenitorialità, attuato attraverso il diritto di visita, non possono essere derogate dalle limitazioni alla circolazione a tutela della salute individuale o pubblica.
IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ E IL DIRITTO DI VISITA
Sul tema della bigenitorialità si ricorda che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha invitato le autorità nazionali ad adottare ogni misura idonea a rendere effettivo il rapporto tra genitore e prole oltre a chiedere un controllo sulle eventuali restrizioni che dovessero apportarsi al diritto di visita dei genitori. L’adozione di misure automatiche e standardizzate rischierebbe di incidere negativamente sulle relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori o entrambi, in questo modo pregiudicando il preminente interesse del minore. In questo senso, il diritto di visita diviene la modalità attraverso cui garantire quanto richiesto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Corte d’Appello di Cagliari, al fine di dare attuazione al principio di bigenitorialità, ha accolto il reclamo del padre, affermando che i giorni persi per effetto della pandemia possano essere recuperati gradualmente, sia prolungando il periodo di vacanza del figlio presso il padre, sia aumentando di qualche giorno i periodi di permanenza con lo stesso. In questo modo, il diritto di visita viene parzialmente modificato fino al totale recupero dei giorni persi.
La Corte, ha sostenuto che l’interruzione protratta nel tempo del rapporto genitore e figlio può avere delle conseguenze irrimediabili.
La presenza fisica del genitore con il proprio figlio non può infatti essere sostituita, come affermato da alcuni tribunali, dalla presenza virtuale, realizzata tramite una video chiamata, che è caratterizzata dall’assenza del contatto fisico. Il diritto di visita in presenza è l’unico modo per garantire il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti affettivi genitore-figlio (vedi anche Separazione e divorzio con figli minori).