Esiste il reato di “stalking condominiale”? per rispondere occorre far chiarezza su alcuni aspetti. Tuttavia, a prescindere dal fatto che tu sia ingiustamente accusato o, al contrario che sia vittima dello stalking condominiale, ti suggerisco di contattare un avvocato esperto in diritto penale. Di seguito troverai alcune importanti informazioni.
Cosa è lo “stalking condominiale”?
Lo “Stalking condominiale” è quel reato che si caratterizza per comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini. Tali comportamenti sono tali da generare in quest’ultimi un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari. A lungo andare, le vittime dello “Stalking condominiale” sono costrette a cambiare notevolmente le proprie abitudini.
In cosa consiste il reato di atti persecutori?
Il reato di atti persecutori è disciplinato all’art. 612 bis c.p. La ratio della norma è quella di offrire tutela nelle situazioni in cui le minacce o le molestie siano reiterate e portate avanti in maniera tale da ledere la libertà psichica e morale della vittima. L’articolo 612 bis c.p. rappresenta una delle novità più significative introdotte con il Decreto Legge 23.2.2009, numero 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
La minaccia deve intendersi quale prospettazione di un male e di un danno ingiusto, mentre deve considerarsi molestia quel comportamento che incide negativamente nella sfera psichica altrui minando la tranquillità personale e la libertà morale della vittima. Affinché possa configurarsi il reato di “stalking” non devono essere necessariamente presenti entrambe le condotte, e non è nemmeno necessario che vi sia un mutamento delle abitudini di vita. In concreto, è sufficiente che la condotta induca nella vittima uno stato d’ansia e il timore per la propria incolumità.
Dal punto di vista dell’agente, e cioè di chi pone in essere le condotte minacciose e/o moleste, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere reiterate condotte assillanti, con la consapevolezza che tali condotte possano causare, anche in via solo ipotetica, stress o ansia nella vittima.
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi.
Perchè si può parlare di “Stalking condominiale”?
La figura dello stalking condominiale, non è ancora una fattispecie espressamente codificata dal legislatore, ma nasce da costante applicazione giurisprudenziale.
Infatti, La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011 (così come la Cass. Penale, n. 26878 del 2016) ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 612 bis c.p. anche al contesto condominiale applicandolo quindi ad un contesto diverso da quello inerente la sfera affettiva e/o familiare.
Tuttavia, deve sottolinearsi che il reato di cui all’art.612 bis cp si configura solo nel caso di comportamenti reiterati e non può configurarsi nel caso di una lite condominiale. In quest’ultimo caso, a secondo delle modalità di svolgimento della lite, potrebbero configurarsi altri reati.
Se sei accusato ingiustamente di “Stalking condominiale” o se sei una vittima di questo reato compila il form che trovi di seguito per fissare un appuntamento