Gli accordi di separazione, o di divorzio, con cui viene disposto il trasferimento della proprietà dell’immobile all’ex coniuge possono avvenire solo sulla base di una sentenza. Per trasferire la proprietà di un bene immobile al figlio o al coniuge o a qualsiasi altro soggetto, sia tramite contratto di compravendita sia attraverso donazione, è sempre necessario l’atto pubblico e quindi rivolgersi ad un notaio. Ma cosa accade se il trasferimento della proprietà dell’immobile all’ex coniuge avviene attraverso un accordo stipulato in sede di separazione o divorzio?
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE ALL’EX CONIUGE TRAMITE NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
Prima di rispondere alla domanda occorrono alcune precisazioni. Infatti, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare rivolgendosi al comune e quindi al sindaco del luogo in cui si è celebrato il matrimonio. Oppure, possono procedere attraverso la negoziazione assistita con il patrocinio dei rispettivi avvocati. In questi casi, l’accordo, seppur contenente disposizioni di trasferimento della proprietà immobiliare all’ex coniuge, non ha efficacia reale ma solo obbligatoria. Questo significa che non vi sarà alcun trasferimento immobiliare ma sorgerà in capo ai coniugi l’onere-dovere di recarsi dal Notaio per procedere con atto pubblico al trasferimento della proprietà immobiliare all’ex coniuge.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE ALL’EX CONIUGE TRAMITE SEPARAZIONE – DIVORZIO CONSENSUALE
La separazione o il divorzio consensuale in tribunale, si esauriscono, normalmente, in un’unica udienza ed è certamente la procedura più breve ed economica perché, tra l’altro, ci si può rivolgere ad un unico avvocato.
La questione, che per lungo tempo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, è stata definitivamente decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione. Cass. S.U. sent. n. 21761/21 (https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/det_civile_sezioni_unite.page?contentId=SZC25851)
Le Sezioni Unite si sono occupate di decidere se gli ex coniugi, dopo aver trovato un accordo in sede di separazione o divorzio che preveda il trasferimento della proprietà dell’immobile all’ex coniuge o ai figli, debbano recarsi successivamente anche dal notaio per stipulare il tradizionale atto pubblico. La risposta fornita dalla Cassazione è stata negativa.
Secondo la Cassazione, il verbale d’udienza, contenente l’accordo rivolto a trasferire la proprietà dell’immobile all’ex coniuge o ai figli, è un documento idoneo per la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari. Ciò potrà avvenire dopo la sentenza di divorzio o l’omologa della separazione.
Infatti, il verbale redatto dal cancelliere all’udienza di comparizione delle parti, possiede tutti i requisiti normativamente prescritti per il trasferimento del diritto di proprietà o per compiere una donazione. D’altronde, ci si trova di fronte ad un atto scritto, così come la legge richiede per tutti i trasferimenti immobiliari e si tratta di un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso in quanto compilato da un pubblico ufficiale.
(clicca per scaricare la Sentenza n. 21761 del 29/07/2021)
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE ALL’EX CONIUGE: REQUISITI DELL’ACCORDO
Nell’accordo di separazione o di divorzio deve risultare la coincidenza tra l’intestatario catastale con il soggetto che risulta dai registri immobiliari ex articolo 29, ultima parte, della legge 52/1985. Pertanto, sarà necessario che le parti producano la documentazione atta a dimostrare tale coincidenza e sarebbe preferibile che l’accordo contenga le dichiarazioni circa la conformità dell’immobile alle prescrizioni di legge in materia urbanistica.
PER INTESTARE LA CASA ALL’EX CONIUGE C’È BISOGNO DEL NOTAIO?
Non serve il notaio se le parti della separazione consensuale o del divorzio congiunto riconoscono a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili oppure di altri diritti reali ovvero ne operano il trasferimento a favore di uno di loro o dei figli per assicurarne il mantenimento.
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